Il terzo comma dell'articolo 385 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale".

Testo vigente dal 14 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;532~art29 · fonte su Normattiva