Il terzo comma dell'articolo 385 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale".
Testo vigente dal 14 agosto 1982
