Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto - legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, e' sostituito dal seguente: " 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai diversi tipi di titoli del debito pubblico in circolazione, con esclusione degli interessi sui buoni ordinari del tesoro".
Testo vigente dal 2 maggio 1997
