Il primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi, salvo quanto previsto nei successivi commi, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli che fruiscono di esenzioni ed esclusi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; tuttavia gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concorrono a formare l'ammontare complessivo per i nove decimi del loro importo. Ai fini del rapporto i proventi immobiliari di cui al secondo comma dell'articolo 52 si computano nella misura ivi stabilita; i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; le rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 si computano nei limiti degli incrementi formati nel periodo d'imposta". In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, la parte delle perdite dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge che deriva dalla deduzione di interessi passivi effettuata con criteri diversi da quelli stabiliti dal presente articolo, non puo' essere portata in diminuzione del reddito complessivo imponibile degli esercizi successivi. Le disposizioni del presente articolo si applicano dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge

Testo vigente dal 4 dicembre 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 375/1988

    Questione infondata
    31 marzo 1988

    Il fatto che redditi maturati in periodi di imposta differenti siano sottoposti a diversa disciplina, a seguito di una modifica normativa, non lede evidentemente alcun principio costituzionale: in particolare, la disposta decorrenza, dalla data della loro entrata in vigore, di nuove e meno favorevoli disposizioni tributarie - nella specie riguardanti la deduzione dal reddito lordo d'impresa, rispettivamente, degli interessi passivi e degli accantonamenti per rischi su crediti - non comporta alcuna ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti che abbiano chiuso l'esercizio in data anteriore e quelli che lo abbiano, invece, chiuso successivamente. Ne' può instaurarsi la comparazione tra situazioni diverse, quali quelle dei soggetti che avevano chiuso l'esercizio precedente con risultati negativi e quelle dei soggetti che, per contro, non avevano subito perdite: in un caso, essendo il rapporto tributario ancora pendente (per effetto della facoltà di riportare in diminuzione le perdite) e, nell'altro, ormai esaurito e perciò insensibile alle modifiche intervenute. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 legge 2 dicembre 1975, n. 576 e 1 del d.P.R. 23 dicembre 1975, n. 683, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 28 Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;576~art28 · fonte su Normattiva