((I versamenti previsti nella presente legge sono effettuati a norma dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e a norma dell'articolo 3, n. 3, dello stesso decreto, per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti effettuati)).
Testo vigente dal 20 ottobre 1977
