Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 aprile 1977 al 20 ottobre 1977. Leggi il testo vigente →

I versamenti previsti dagli articoli precedenti sono effettuati a norma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975 n. 576, per le persone fisiche e a norma dell'articolo 3, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti effettuati.

Testo in vigore dal 5 aprile 1977 al 20 ottobre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-03-23;97~art3 · fonte su Normattiva