Disposizioni in materia di risorse idriche
Art. 11 — Rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato
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La regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali di cui all'articolo 9 ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, in conformita' ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g). La convenzione tipo prevede, in particolare:
- a)il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b)l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico- finanziario della gestione;
- c)la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
- d)i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
- e)le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio;
- f)il livello di efficienza e di affidabilita' del servizio da assicurare all'utenza anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- g)la facolta' di riscatto da parte degli enti locali secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
- h)l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), oggetto dell'esercizio, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- i)idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- l)le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;
- m)i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe determi- nate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui al comma 2, i comuni e le province operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalita', anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonche' i proventi da tariffa, come definiti all'articolo 13, per il periodo considerato.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1994 al 29 aprile 2006
