Disposizioni in materia di risorse idriche

Art. 11 — Rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 gennaio 1994 al 29 aprile 2006. Leggi il testo vigente →

La regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali di cui all'articolo 9 ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, in conformita' ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g). La convenzione tipo prevede, in particolare:

  • a)il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
  • b)l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico- finanziario della gestione;
  • c)la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
  • d)i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
  • e)le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio;
  • f)il livello di efficienza e di affidabilita' del servizio da assicurare all'utenza anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
  • g)la facolta' di riscatto da parte degli enti locali secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
  • h)l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), oggetto dell'esercizio, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
  • i)idonee garanzie finanziarie e assicurative;
  • l)le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;
  • m)i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe determi- nate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui al comma 2, i comuni e le province operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalita', anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonche' i proventi da tariffa, come definiti all'articolo 13, per il periodo considerato.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1994 al 29 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art11 · fonte su Normattiva