Art. 8 — Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
La nuova legge sulle risorse idriche, 5 gennaio 1994, n. 36, ispirata ad esigenze di razionalizzazione del governo delle acque, affida la salvaguardia delle attribuzioni che spettano alle Province autonome - ai sensi dell'art. 8 (nn. 17, 19), 9 (n. 9), 14 dello Statuto e delle relative norme di attuazione, di cui al d.P.R. n. 115 del 1973 (in ordine a: acquedotti, demanio idrico, polizia idraulica, difesa delle acque dall'inquinamento e piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche) con esclusione per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico - alla clausola generale posta dall'art. 33 della legge stessa, in base alla quale i dubbi interpretativi originati dalle precedenti disposizioni debbono essere risolti secondo una lettura rispettosa dell'assetto delineato dallo Statuto e dalle norme di attuazione: ma tale interpretazione correttiva non può spingersi al punto di superare l'evidenza letterale. Al riguardo, l'art. 8 della legge, relativo alla disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato (commi da uno a cinque) - a norma dei quali si prevede l'applicabilità anche alle Province autonome dei criteri per la riorganizzazione di tali servizi sulla base di ambiti territoriali ottimali (primo co.), vincola le stesse a delimitare, entro il termine stabilito, detti ambiti territoriali, sottoponendo il progetto all'Autorità di bacino (secondo co.), a procedere d'intesa con le regioni interessate per i bacini di rilievo non nazionale (terzo co.), ad aggiornare il piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino, secondo le procedure della l. n. 183 del 1989 (quarto co.) ed, infine, a stabilire norme integrative per il controllo sugli scarichi da insediamenti, sugli impianti di pretrattamento e sulle relative autorizzazioni (quinto co.) - altera il quadro organizzatorio minuziosamente delineato dall'ordinamento provinciale e sposta la competenza programmatoria dal piano delle acque - formato d'intesa fra lo Stato e la Provincia - al piano di bacino (predisposto dalla speciale Autorità), in violazione dell'art. 14 dello Statuto e degli artt. 5 e 8, d.P.R. n. 381 del 1974. In contrario, infatti, non è sufficiente invocare la menzionata clausola di cui all'art. 33 ne', per quanto concerne il quinto comma, possono essere adottate soluzioni interpretative da cui derivino confusioni e incertezze di applicazione, poiché competenze provinciali di vario livello (v. in particolare l'art. 9, n. 9, dello Statuto) non possono certo essere declassate a meramente integrative. Pertanto, l'art. 8, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, della predetta l. n. 36 del 1994 è costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si estende alle Province autonome di Trento e di Bolzano. - massima A. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Art. 8 Disposizioni in materia di risorse idriche · Art. 30 Disposizioni in materia di risorse idriche · Art. 12 Testo unico costituzionali · Art. 13 Testo unico costituzionali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art8 · fonte su Normattiva