Disposizioni in materia di risorse idriche

Art. 16 — Opere di adeguamento del servizio idrico

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 gennaio 1994 al 29 aprile 2006. Leggi il testo vigente →

Ciascun ente locale ha facolta' di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici, previa convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere sono affidate in gestione.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1994 al 29 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art16 · fonte su Normattiva