Disposizioni in materia di risorse idriche
Art. 16 — Opere di adeguamento del servizio idrico
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Ciascun ente locale ha facolta' di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici, previa convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere sono affidate in gestione.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1994 al 29 aprile 2006
