Art. 2 — Usi delle acque
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L'uso dell'acqua per il consumo umano e' prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa e' sufficiente e a condizione che non ledano la qualita' dell'acqua per il consumo umano. Con decreto emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato il regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell'acqua.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1994 al 29 aprile 2006
