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Disposizioni in materia di risorse idriche

Art. 27 — Usi delle acque irrigue e di bonifica

Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Abrogato dal 29 aprile 2006

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  • Art. 31 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici
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versione dal 19 gennaio 1994versione dal 29 aprile 2006
1994oggi
  1. 29 aprile 2006 — oggiabrogatoper 20 anni
  2. 19 gennaio 1994 — 29 aprile 2006testo originarioper 12 anni

urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art27 · fonte su Normattiva

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Riferimenti normativi

  • Disposizioni in materia di risorse idriche
  • Capo IV – Usi produttivi delle risorse idriche
  • Artt. 27–31
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Norme correlate

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