Art. 20 — Concessione della gestione del servizio idrico a soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 gennaio 1994 al 29 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
La concessione a terzi della gestione del servizio idrico, nei casi previsti dalla presente legge, e' soggetta alle disposizioni dell'appalto pubblico di servizi degli enti erogatori di acqua in conformita' alle vigenti direttive della Comunita' europea in materia, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Non sono applicabili le norme relative agli importi degli appalti, ivi compreso il limite di importo della concessione medesima. I concessionari e gli affidatari del servizio idrico diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle relative aziende speciali sono considerati come operatori in virtu' di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive modificazioni. Qualora la gestione di servizi idrici rientri nell'oggetto di una concessione di costruzione e gestione, le relative attivita' sono assoggettate alla disciplina vigente in materia di appalti di lavori pubblici.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1994 al 29 aprile 2006
