Disposizioni in materia di risorse idriche

Art. 29 — Acque per usi industriali

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Al primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, le parole: "per usi industriali diversi" sono soppresse. Dopo il primo comma dell'articolo 21 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1775 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' inserito il seguente: "Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico".

Testo in vigore dal 19 gennaio 1994 al 29 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art29 · fonte su Normattiva