Art. 29 — Acque per usi industriali
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Al primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, le parole: "per usi industriali diversi" sono soppresse. Dopo il primo comma dell'articolo 21 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1775 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' inserito il seguente: "Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico".
Testo in vigore dal 19 gennaio 1994 al 29 aprile 2006
