Disposizioni in materia di risorse idriche

Art. 33 — Disposizioni di principio

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Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1994 al 29 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art33 · fonte su Normattiva