Disposizioni in materia di risorse idriche
Art. 33 — Disposizioni di principio
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Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1994 al 29 aprile 2006
