Modifiche al sistema penale

Art. 9 — Principio di specialit

Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralita' di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. Tuttavia quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. ((Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.))

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 341/1995

    Questione inammissibile
    20 luglio 1995

    L'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel disciplinare le sanzioni penali relative ai reati urbanistici ed edilizi, fa espressamente salva anche l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge riferite ai medesimi fatti, disponendo la concorrenza nella materia urbanistica ed edilizia, della sanzione penale con quella amministrativa. È perciò da escludere che riguardo al reato di intervento edilizio in zona vincolata senza concessione edilizia e autorizzazione paesistica - oggetto del giudizio 'a quò (di opposizione a ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa - sia applicabile la norma generale dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981, impugnata in quanto prevede che, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che commina una sanzione amministrativa, nei casi in cui la disposizione penale ha carattere sussidiario, può essere irrogata solo la sanzione amministrativa (nel caso di specie quella prevista dagli artt. 13 e 16 della legge della Regione Piemonte 3 aprile 1989, n. 20). (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 5 Cost.). red.: A.M. M. rev.: S.P.

    Art. 25 cost. · Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 9 Modifiche al sistema penale

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  • Sentenza n. 372/1988

    Questione infondata
    31 marzo 1988

    Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2947, terzo comma, cod. civ.; 10, quinto comma, 11 e 112, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dai Tribunali di Pescara e di N…

    Art. 2947 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 9 Modifiche al sistema penale

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  • Ordinanza n. 285/1987

    Questione infondata
    23 luglio 1987

    In assenza di profili o motivi nuovi, rispetto a quelli gia` esaminati in precedente sentenza di rigetto di identica questione, va dichiarata la manifesta infondatezza della proposta questione di legittimita` costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - denunciato nella parte in cui dispone, senza alcuna giustificazione, per il furto di selvaggina ad opera di cacciatori, o l'applicazione della sola sanzione amministrativa o della sanzione penale, a seconda che sia violata la legge statale n. 968/1977 o la legge regionale siciliana n. 37/1981). - S. n. 97/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 7 c.p. · Art. 9 Modifiche al sistema penale

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art9 · fonte su Normattiva