Art. 6 — Modalità per il riutilizzo delle acque reflue
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Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono definite norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue. Le regioni adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate mediante le quali sono in particolare:
- a)indicate le migliori tecniche disponibili per la progettazione e l'esecuzione delle infrastrutture nel rispetto delle norme tecniche emanate ai sensi del comma l;
- b)indicate le modalita' del coordinamento interregionale anche al fine di servire vasti bacini di utenza ove vi siano grandi impianti di depurazione di acque reflue;
- c)previsti incentivi e agevolazioni alle imprese che adottano impianti di riciclo o riutilizzo.
Testo in vigore dal 13 giugno 1999 al 29 aprile 2006
