Art. 12 — Concessione, ad imprese esercenti attività di autoripara zione, di compiti di revisione periodica dei veicoli a motore e dei rimorchi
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Al fine di assicurare l'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei rimorchi, di cui all'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, entro i termini stabiliti ai sensi del medesimo articolo, e in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, il Ministro dei trasporti, nelle province individuate con proprio decreto, puo' affidare, in concessione quinquennale, le revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei rimorchi capaci di contenere al massimo sedici posti, compreso quello del conducente, ovvero con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, ad imprese esercenti attivita' di autoriparazione iscritte nel registro di cui all'articolo 2 della presente legge e in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per le operazioni di revisione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attrezzature e le strumentazioni di cui al comma 1, nonche' le operazioni e le modalita' tecniche ed amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al medesimo comma. La Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti effettua periodici controlli presso le officine delle imprese di cui al comma 1 e controlli, anche a campione, sui veicoli a motore e sui rimorchi sottoposti a revisione presso le imprese medesime. I controlli presso le officine sono effettuati dagli impiegati di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, come sostituito dall'articolo 17 della legge 1' dicembre 1986, n. 870, e con le modalita' di cui ai commi l, 2, 3 e 4 dell'articolo 19 della stessa legge n. 870 del 1986. L'importo delle spese a carico delle officine e' versato in conto corrente postale ed affluisce alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo n. 3566 dello stato di previsione dell'entrata, la cui denominazione e' conseguentemente modificata con decreto del Ministro del tesoro. Qualora, in occasione dei controlli di cui al comma 3, si accerti che l'impresa non dispone delle attrezzature e delle strumentazioni di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti revoca la concessione di cui al medesimo comma 1. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi effettuate dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e dalle imprese di cui al comma 1, nonche' le tariffe per i controlli periodici presso le officine effettuati, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, ai sensi del comma 3. Le tariffe sono deter- minate in misura tale da assicurare il mantenimento del livello di gettito per l'erario accertato nell'esercizio finanziario antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese di cui al comma 1, ai fini dell'annotazione, sulla carta di circolazione, delle revisioni dei veicoli a motore e dei rimorchi effettuate, trasmettono, al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, entro il termine e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- a)la carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio;
- b)la certificazione della revisione effettuata, con indicazione delle operazioni di revisione e degli interventi prescritti eseguiti;
- c)l'attestazione del pagamento, da parte dell'utente, delle tariffe per le operazioni di revisione eseguite. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti annotano, sulla carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio, entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 6, la revisione effettuata. Dopo tale adempimento, la carta di circolazione e' a disposizione, presso i suddetti uffici, per il ritiro a cura delle imprese di cui al comma l, che provvedono alla restituzione all'utente. Fino all'annotazione, sulla carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio, della revisione effettuata, la certificazione di cui alla lettera b) del comma 6 sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione. Il sesto comma dell'articolo 55 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, e' sostituito dal seguente: "Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire cinquecentomila. La sanzione e' del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire unmilione se la violazione e' ripetuta". Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- a)le sanzioni amministrative, ivi compresa l'eventuale revoca della concessione di cui al comma 1, applicabili, alle imprese di cui al medesimo comma, nel caso di rilascio di false certificazioni o attestazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 6 o di revisioni effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti;
- b)le sanzioni amministrative applicabili, alle imprese di cui al comma 1, per la violazione degli obblighi di trasmissione, al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, della documentazione di cui al comma 6.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1992 al 1 gennaio 1993
