Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione

Art. 4 — Imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli

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L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, e' consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attivita' di commercio di veicoli. Le imprese di cui al comma 1, per poter esercitare, con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione, devono essere iscritte in uno speciale elenco del registro di cui all'articolo 2, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1992 al 29 marzo 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;122~art4 · fonte su Normattiva