Art. 4 — Imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli
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(( L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, e' consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attivita' di commercio di veicoli, nonche' alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298. )) Le imprese di cui al comma 1, per poter esercitare, con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione, devono essere iscritte in uno speciale elenco del registro di cui all'articolo 2, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3.
Testo in vigore dal 29 marzo 1993 al 6 dicembre 2000
