Art. 5 — Iscrizione nell'albo degli artigiani o nel registro delle ditte
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L'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione costituisce titolo per l'iscrizione dell'impresa nel registro delle ditte, di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In caso di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, l'imprenditore deve essere in possesso personalmente di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell'articolo 7 della presente legge. All'accertamento dell'iscrizione dell'impresa nel registro di cui all'articolo 2 della presente legge, nonche' all'accertamento del possesso, da parte dell'impresa, dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 443 del 1985, procedono le commissioni provinciali per l'artigianato di cui agli articoli 9 e 10 della stessa legge n. 443 del 1985.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1992 al 6 dicembre 2000
