Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione

Art. 6 — Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di veicoli a motore

Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 2, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 e fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.

Testo vigente dal 19 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;122~art6 · fonte su Normattiva