Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee

Art. 14Soccorso a mezzi subacquei civili sinistrati

Ferme restando le competenze stabilite dalla normativa vigente per il coordinamento della ricerca e il soccorso in mare e le specifiche capacita' per il soccorso ai sommergibili militari sinistrati, l'Agenzia, avvalendosi della Marina militare, del Comando generale delle Capitanerie di porto, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando generale della Guardia di finanza sulla base di convenzioni non onerose concluse a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, promuove lo sviluppo della capacita' nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati.

Testo vigente dal 27 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-26;9~art14 · fonte su Normattiva