Art. 14 — Soccorso a mezzi subacquei civili sinistrati
Ferme restando le competenze stabilite dalla normativa vigente per il coordinamento della ricerca e il soccorso in mare e le specifiche capacita' per il soccorso ai sommergibili militari sinistrati, l'Agenzia, avvalendosi della Marina militare, del Comando generale delle Capitanerie di porto, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando generale della Guardia di finanza sulla base di convenzioni non onerose concluse a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, promuove lo sviluppo della capacita' nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati.
Testo vigente dal 27 gennaio 2026
