Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee

Art. 17Sviluppo di tecnologie subacquee

L'Agenzia, sulla base di convenzioni non onerose concluse a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, puo' collaborare con il Polo nazionale della dimensione subacquea (PNS) e gli enti pubblici di ricerca preposti nel territorio nazionale per adottare linee guida non vincolanti per lo sviluppo di tecnologie subacquee e per l'individuazione e lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate. L'Agenzia puo' acquisire, sullo schema di linee guida di cui al precedente periodo, pareri di imprese subacquee e iperbariche a titolo non oneroso e non vincolante. Ai fini dell'adozione delle linee guida puo' essere acquisito il parere tecnico non vincolante dei gestori di infrastrutture subacquee di preminente interesse nazionale. Ferma restando la necessita' di coordinamento con iniziative di ricerca internazionali o europee a cui partecipano le universita' e gli enti pubblici di ricerca, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 l'Agenzia puo', altresi', individuare e sviluppare tecnologie e soluzioni tecniche avanzate per:

  • a)l'incremento dei livelli di sicurezza dei mezzi subacquei, il loro tracciamento, la prevenzione delle collisioni e i sistemi di recupero;
  • b)il monitoraggio del fondale marino ai fini di protezione dell'ambiente, in coordinamento con il Ministero dell'universita' e della ricerca, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Servizio nazionale della protezione civile;
  • c)l'individuazione e la localizzazione dei rischi relativi alla dimensione subacquea e dei relativi sistemi di gestione e allertamento, in coordinamento con il Ministero dell'universita' e della ricerca e il Servizio nazionale della protezione civile;
  • d)la mappatura dei fondali in collaborazione con il Ministero dell'universita' e della ricerca per quanto attiene all'acquisizione e alla condivisione di dati;
  • e)la sorveglianza, la resilienza fisica e la protezione delle infrastrutture subacquee;
  • f)la definizione di soluzioni per la riduzione dell'impatto da attivita' mineraria abissale tenendo conto delle attivita' svolte a livello europeo e internazionale da enti pubblici di ricerca;
  • g)la definizione di metodologie per il ripristino e la riparazione di cavi e condutture;
  • h)la standardizzazione di componenti e apparati dei mezzi subacquei;
  • i)le tecniche di soccorso ai sommergibili civili sinistrati, in coordinamento con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Marina militare, le Capitanerie di porto - Guardia costiera e il Corpo della Guardia di finanza.

Testo vigente dal 27 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-26;9~art17 · fonte su Normattiva