Lavori subacquei e iperbarici e attivita' escluse Le disposizioni del presente capo stabiliscono i principi fondamentali in materia di lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e iperbarici e da imprese subacquee e iperbariche. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attivita' di cui al comma 1 svolte dalle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni di settore, anche con riferimento al previo rilascio del brevetto militare di operatore subacqueo da parte del Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina militare ove richiesto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 42 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono regolate le attivita' subacquee e iperbariche di protezione civile effettuate dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo codice e degli ambiti di autonomia regolatoria riconosciuti dalla disciplina vigente.

Testo vigente dal 27 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-26;9~art18 · fonte su Normattiva