Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee
Art. 29 — Modifiche al codice della navigazione
Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 69, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avviso di cui al precedente periodo deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicato all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee, quando il pericolo, il naufragio o altro sinistro riguardino un mezzo subacqueo»;
- b)all'articolo 73, primo comma, dopo le parole: «fissando il termine per l'esecuzione» sono aggiunte le seguenti: «e dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee»;
- c)all'articolo 501 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal precedente periodo, la denuncia di identificazione del relitto e' tempestivamente comunicata anche all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee»;
- d)all'articolo 506, dopo le parole: «assume il ricupero» sono aggiunte le seguenti: «dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee»;
- e)all'articolo 578, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, gli esiti dell'inchiesta sommaria sono comunicati all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee»;
- f)all'articolo 579, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: «Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, all'inchiesta formale partecipa, in qualita' di membro della commissione inquirente, un funzionario dell'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee».
Testo vigente dal 27 gennaio 2026
