Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee

Art. 10Gestione delle interferenze nella dimensione subacquea

[1]Fatti salvi le liberta' del mare e i limiti alla giurisdizione dello Stato costiero previsti dalle norme internazionali vigenti, chiunque intenda svolgere attivita' della dimensione subacquea nelle acque marine interne o nel mare territoriale, ovvero, in relazione alla piattaforma continentale o alla zona economica esclusiva, attivita' della dimensione subacquea relative a diritti o poteri giurisdizionali attribuiti allo Stato costiero dalle norme internazionali vigenti, comunica all'Agenzia, con un preavviso minimo di quindici giorni, fatti salvi i casi di urgenza e le operazioni di soccorso e protezione civile, le attivita' da svolgere, il giorno o i giorni in cui le stesse saranno svolte, con l'indicazione dell'ora della programmata attivita', nonche' gli eventuali titoli amministrativi abilitativi, rilasciati dalle competenti amministrazioni pubbliche, sulla base dei quali le attivita' saranno svolte. L'Agenzia trasmette senza indugio la comunicazione di cui al comma 1 alle competenti autorita' militari, marittime, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, adotta le misure di cui al comma 3 qualora le attivita' di cui al comma 1:

  • a)interferiscano con attivita' subacquee civili precedentemente comunicate ai sensi del comma 1 o autorizzate ai sensi del comma 4;
  • b)interferiscano con altre attivita' civili che si svolgono in superficie precedentemente comunicate o autorizzate dall'autorita' marittima competente ai sensi della disciplina vigente;
  • c)interferiscano con attivita' subacquee o di superficie militari o civili segnalate all'Agenzia dall'autorita' competente entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'alinea;
  • d)siano idonee a determinare la manomissione, il danneggiamento o la distruzione di cavi, condotte sottomarine, isole artificiali, installazioni o altre strutture. Al ricorrere delle condizioni previste dalle lettere da a)

[2]a d) del comma 2, l'Agenzia, con proprio provvedimento, adotta le misure di mitigazione dei rischi di interferenza necessarie per permettere lo svolgimento in sicurezza dell'attivita' comunicata. A tali fini, l'Agenzia puo', altresi', ordinare il rispetto di apposite zone di sicurezza o individuare un diverso contesto spaziale o temporale in cui puo' essere svolta l'attivita' comunicata. Il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma e' immediatamente trasmesso al soggetto che ha effettuato la comunicazione e alle autorita' di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, lettere da a)

[3]a d), l'Agenzia, con proprio provvedimento, fatte salve le ordinarie condizioni di esercizio del passaggio inoffensivo in emersione, puo' autorizzare la navigazione in immersione di sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali, per ragioni economiche, turistiche o logistiche documentate dall'istante, anche stabilendo, conformemente all'articolo 15, i requisiti e le dotazioni tecnologiche necessari a garantire l'identificazione e il tracciamento delle attivita' in immersione per finalita' di sicurezza. Le attivita' autorizzate ai sensi del comma 4 nonche' quelle per le quali l'Agenzia ha adottato o ha omesso di adottare i provvedimenti di cui al comma 3 sono comunicate senza indugio dall'Agenzia alla competente autorita' marittima per l'adozione delle ordinanze ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o degli avvisi ai naviganti ai sensi dell'articolo 124 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 222 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ove necessari per consentire lo svolgimento di attivita' della dimensione subacquea. Nel bilanciamento degli interessi sottesi a piu' istanze ai sensi del comma 4, riferite al medesimo contesto spaziale e temporale, e' accordata priorita' alle attivita' maggiormente idonee ad assicurare l'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza nazionale e all'installazione e alla protezione delle infrastrutture di interesse nazionale. Ai fini della decisione sulle istanze di autorizzazione di cui al comma 4, l'Agenzia tiene conto, altresi', della presenza di titoli abilitativi gia' rilasciati dalle competenti amministrazioni di settore nonche' della possibilita' di svolgere l'attivita' in altro contesto spaziale o temporale allo scopo individuato. Le istanze di autorizzazione di cui al comma 4 sono presentate, corredate dei titoli abilitativi rilasciati dalle amministrazioni competenti ove prescritti, nei limiti spaziali e temporali strettamente necessari all'esecuzione delle attivita' subacquee programmate, con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di svolgimento della stessa attivita', salvi i casi di urgenza in cui il preavviso non puo' comunque essere inferiore a quindici giorni. L'Agenzia conclude il procedimento con provvedimento espresso entro il termine di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza. Il silenzio equivale all'accoglimento dell'istanza. Le comunicazioni di cui al comma 1 e le autorizzazioni di cui al comma 4 possono avere ad oggetto una singola attivita' subacquea o una serie di attivita' subacquee dello stesso tipo ovvero tra di esse interconnesse. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque esercita un'attivita' subacquea senza aver effettuato la comunicazione di cui al comma 1 o aver conseguito le autorizzazioni di cui al comma 4 ovvero esercita un'attivita' subacquea in violazione delle misure di mitigazione dei rischi di interferenza di cui al comma 3 e' punito con la reclusione fino a due anni. Con uno o piu' provvedimenti dell'Agenzia, d'intesa con il Ministero della difesa, sono definiti gli elementi, i documenti e le modalita' della presentazione della comunicazione di cui al comma 1 e dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 4. Con i medesimi provvedimenti di cui al primo periodo, sentite le associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, sono definite le tipologie di operazioni rientranti nei casi di urgenza di cui al comma 1 nonche' le modalita' di comunicazione semplificata riguardante le attivita' subacquee o iperbariche non programmabili. Resta salva la facolta' per le autorita' competenti di segnalare all'Agenzia, anche una volta decorso il termine di cui al comma 2, lettera c), le attivita' subacquee o di superficie necessarie in conseguenza di circostanze sopravvenute per la tutela di interessi pubblici prevalenti. Nei cinque giorni successivi alla segnalazione di cui al periodo precedente, l'Agenzia puo' adottare le misure di cui al comma 3 o revocare le autorizzazioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini previsti dai commi 2, 4 e 7.

Testo vigente dal 27 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-26;9~art10 · fonte su Normattiva