Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee
Art. 2 — Definizioni
Ai fini della presente legge, si intendono per:
- a)«attivita' della dimensione subacquea»: ogni attivita', svolta sul fondo del mare, delle acque di transizione e delle acque interne marine, nel relativo sottosuolo e nelle acque sovrastanti il fondo del mare, le acque di transizione e le acque interne marine, che, salvo quanto previsto dagli articoli 19 e 21, si svolge almeno in parte ad una profondita' pari o superiore a 40 metri dal livello medio del mare. Si considerano attivita' della dimensione subacquea, al ricorrere delle condizioni di cui al primo periodo, anche il rilascio e la messa in mare di operatori o veicoli subacquei con o senza equipaggio o a controllo remoto;
- b)«zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale»: le acque interne nazionali e il mare territoriale nazionale, nonche', in relazione ai diritti e alla giurisdizione attribuiti dalle norme internazionali vigenti, la zona contigua nazionale, la zona economica esclusiva nazionale e la piattaforma continentale nazionale di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
- c)«attivita' subacquee e iperbariche»: le attivita' svolte, con sistemi di ausilio alla respirazione, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso;
- d)«operatori subacquei e iperbarici professionali»: operatori tecnici subacquei ai sensi della lettera f) e tecnici iperbarici ai sensi della lettera g) che compiono a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attivita' connesse a lavori subacquei in mare e in acque interne, a profondita' con pressione superiore a quella atmosferica ovvero a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei, ovvero in ambienti iperbarici gassosi;
- e)«imprese subacquee e iperbariche»: le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici;
- f)«operatore tecnico subacqueo (OTS)»: colui che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, e' in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondita' e a pressione variabili, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione ambientale e sistemi e attrezzature per la respirazione di gas compressi;
- g)«tecnico iperbarico (TI)»: colui che e' addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, e' in grado di manovrare e di utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attivita' subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, siano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche;
- h)«Comitato interministeriale per le politiche del mare»: il Comitato interministeriale istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
- i)«Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee»: l'Agenzia di cui all'articolo 4;
- l)«Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)»: la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689;
- m)«passaggio inoffensivo»: il passaggio nel mare territoriale eseguito da navi battenti bandiera diversa da quella italiana conformemente alle norme internazionali vigenti;
- n)«infrastrutture subacquee di interesse nazionale»: le infrastrutture subacquee che possiedono uno o piu' requisiti tra quelli di seguito indicati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche del mare e, per i profili di competenza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro della difesa, del Ministro dell'universita' e della ricerca, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo le rispettive competenze:
- 1)essere di proprieta' di soggetti di nazionalita' italiana o di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovunque localizzate;
- 2)essere rilevanti per la connessione, le comunicazioni e i servizi digitali o il rifornimento del territorio nazionale o di installazioni nazionali situate nella zona economica esclusiva nazionale o nella piattaforma continentale;
- 3)presentare potenziali rischi di carattere ambientale per il territorio nazionale o per le zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale;
- o)«area di ricerca e di soccorso»: l'area marittima di dimensioni determinate abbinata ad un centro di coordinamento di soccorso, entro i limiti della quale sono forniti servizi di ricerca e di soccorso;
- p)«mezzi subacquei»: i mezzi subacquei idonei alla navigazione subacquea, anche operanti in autonomia o a controllo remoto con o senza equipaggio a bordo;
- q)«Polo nazionale della dimensione subacquea (PNS) »: il Polo nazionale, istituito e disciplinato ai sensi dell'articolo 111, comma 1-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, competente nella promozione delle attivita' per la valorizzazione delle potenzialita' e della competitivita' del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attivita' di ricerca e tecnico-scientifiche nonche' per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprieta' intellettuale;
- r)«medico subacqueo»: il medico dipendente del Ministero della salute in servizio presso gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF) o presso i Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), il medico in servizio presso un centro o un servizio di medicina iperbarica delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere o delle strutture universitarie provviste delle necessarie autorizzazioni regionali per la specifica attivita', l'ufficiale medico militare ovvero il medico specialista in medicina del nuoto e delle attivita' subacquee o il medico diplomato con master universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica e comprovata esperienza professionale in medicina di almeno tre anni;
- s)«libretto personale informatico»: il documento in formato digitale attestante la sussistenza dei requisiti di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali nonche' la persistenza dei requisiti di svolgimento del lavoro subacqueo o iperbarico;
- t)«registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali»: il registro di cui all'articolo 20;
- u)«attivita' di ricerca subacquea»: le attivita' volte allo sviluppo di conoscenze specifiche:
- 1)della colonna d'acqua e delle sue dinamiche di circolazione tridimensionale;
- 2)del fondale marino e delle sue morfologie ad alta risoluzione, incluse indagini che riguardano l'ambito delle ricerche di elementi e minerali;
- 3)della biologia, della biodiversita' marina e della tutela degli ecosistemi;
- 4)delle tecnologie nell'ambito dei sistemi di comunicazione subacquea, della fisiologia umana in ambiente iperbarico, della mobilita' multi-funzionale per l'esplorazione subacquea, delle tecnologie di internet delle cose (Internet of Things - IoT) e di intelligenza artificiale (IA) che permettano lo sviluppo di sistemi autonomi di nuova generazione, di flotte di sistemi osservativi e di esplorazione multi-matrice e dell'archeologia marina.
Testo vigente dal 27 gennaio 2026
