Art. 9 — Relazione annuale
Entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata trasmette alle Camere una relazione sull'attivita' svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di sicurezza delle attivita' subacquee.
Testo vigente dal 27 gennaio 2026
