Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee

Art. 31Modifica della composizione di organi collegiali in materia di politiche del mare

All'articolo 8, comma 1, alinea, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, dopo le parole: «della Marina Militare» sono aggiunte le seguenti: «e dal capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri». All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, le parole: «e Dipartimento per gli affari regionali» sono sostituite dalle seguenti: «, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri». All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri,». All'articolo 57-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sono aggiunte le seguenti: «e dall'Autorita' politica delegata per le politiche del mare». La composizione degli organi collegiali, come disciplinata dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, e' integrata secondo quanto ivi previsto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 27 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-26;9~art31 · fonte su Normattiva