Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee
Art. 32 — Clausola di salvaguardia
La presente legge non pregiudica le competenze in materia di protezione civile, sicurezza e controllo attribuite:
- a)alla Marina militare, ivi comprese quelle finalizzate alla difesa dalle minacce esterne e della cybersecurity di cui all'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 28 della presente legge;
- b)al Corpo della Guardia di finanza, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' quelle regolanti le attivita' di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria, di cui alla legge 23 aprile 1959, n. 189, all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
- c)al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ivi comprese quelle finalizzate al controllo in materia di tutela dell'ambiente marino, alla sicurezza della navigazione e alla maritime security di cui alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147, alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, all'articolo 4 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e alla legge 23 ottobre 2009, n. 157;
- d)all'Arma dei carabinieri, ivi comprese quelle finalizzate alla sicurezza del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale nazionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 177 del 2016;
- e)alla Polizia di Stato, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, di soccorso in caso di calamita' e infortuni, nonche' quelle regolanti le attivita' di polizia giudiziaria e quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 177 del 2016;
- f)al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle finalizzate al soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 24 e 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e all'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- g)al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- h)agli uffici consolari della Repubblica, ai sensi dell'articolo 20 del codice della navigazione, del capo VII del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e delle vigenti disposizioni internazionali;
- i)all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale relativamente alle funzioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
- l)agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
Testo vigente dal 27 gennaio 2026
