Ambito di applicazione delle attivita' della dimensione subacquea Le disposizioni della presente legge disciplinano le attivita' destinate a svolgersi nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla sovranita' o comunque alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), nell'alto mare. Restano fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attivita' militari, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, alle attivita' svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla pesca, alle attivita' di cui all'articolo 32, alle attivita' in materia di sicurezza nazionale anche cibernetica, alle attivita' turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le competenze comunque attribuite dalla disciplina vigente, che continuano ad essere svolte dalle amministrazioni pubbliche titolari.

Testo vigente dal 27 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-26;9~art1 · fonte su Normattiva