Art. 5 — Circostanze aggravanti
All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-septies) e' aggiunto il seguente: «11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonche' di chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attivita'».
Testo vigente dal 9 settembre 2020
