Modifiche al codice penale in materia di procedibilita' All'articolo 581, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «a querela della persona offesa,» sono inserite le seguenti: «salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies),». All'articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «previste negli articoli» sono inserite le seguenti: «61, numero 11-octies),».

Testo vigente dal 9 settembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-08-14;113~art6 · fonte su Normattiva