All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-octies) e' aggiunto il seguente: «11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni».

Testo vigente dal 15 marzo 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-03-04;25~art4 · fonte su Normattiva