Art. 4 — Modifica all'articolo 61 del codice penale
All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-octies) e' aggiunto il seguente: «11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni».
Testo vigente dal 15 marzo 2024
