Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Art. 16 — Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata e di requisiti per la guida dei veicoli

All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente diguida e' consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purche' accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore. 1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis puo' procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. 1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122. 1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore e' responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis. 1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, e' sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non puo' conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis. 1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresi' le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo»;
  • b)al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)alla lettera a) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita' stabilite nel regolamento»;
  • 2)alla lettera b) le parole: «fino a sessantacinque» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sessantotto» e dopo le parole: «a seguito di visita medica specialistica annuale,» sono inserite le seguenti: «con oneri a carico del richiedente,»;
  • c)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni puo' continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali e' richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti». Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione puo' essere richiesta e alle modalita' di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dell'attivita' di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalita' di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonche' alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come rispettivamente modificato e introdotto dalle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, facendo riferimento, ai fini della valutazione dei requisiti fisici e psichici prescritti nell'ambito degli accertamenti di cui al comma 2-bis del citato articolo 115, ai criteri di valutazione uniformi di cui al comma 5 dell'articolo 23 della presente legge.

Testo vigente dal 29 luglio 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-07-29;120~art16 · fonte su Normattiva