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Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualita' di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei Ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale puo' rinunciare in ogni momento alla sospensione. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non e' reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura ne' si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla meta', e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo in vigore dal 25 luglio 2008 al 22 ottobre 2009

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 262/2009

    Ha colpito questo articolo
    19 ottobre 2009

    Sono inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124, censurato, in riferimento agli artt. 3, 111, 112 e 138 Cost., ove prevede che i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione dalla carica e che la sospensione si applica anche ai processi per fatti antecedenti l'assunzione della carica. La disposizione censurata non trova applicazione nella fase delle indagini preliminari e gli argomenti che il rimettente ha portato per affermare il contrario contrastano con il tenore letterale della disposizione e con l'inequivoca volontà del legislatore quale emerge dai lavori preparatori e conduce a risultati disarmonici rispetto al principio costituzionale di ragionevolezza.

    Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 112 cost. · Art. 138 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2008-07-23;124~art1 · fonte su Normattiva