Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia
Art. 6 — Clausola di salvaguardia
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Testo vigente dal 12 dicembre 2017
