Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

Art. 6Rilevazioni del Ministero della giustizia

Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, al fine di prevedere, con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'inserimento dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 e di quelli relativi alle caratteristiche di eta' e genere degli autori e delle vittime, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui e' avvenuto il fatto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al sistema di rilevazione dei dati del medesimo Ministero volte a prevedere:

  • a)con riguardo agli indagati e agli imputati, nonche' alla persona offesa e alla parte civile nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'indicazione dell'eventuale nomina di un difensore di fiducia o d'ufficio e dell'eventuale richiesta di accesso e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
  • b)con riguardo agli indagati e agli imputati, la rilevazione di dati relativi a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica di recidivo.

Testo vigente dal 24 maggio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-05-05;53~art6 · fonte su Normattiva