In attesa del trasferimento dal demanio militare e dall'aviazione civile all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) dei beni attualmente da essa utilizzati per assicurare i servizi di assistenza al volo, l'Azienda e' autorizzata a computare tra i costi da porre a base della tessazione di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, e all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, le quote di ammortamento ed i relativi oneri finanziari come calcolati agli stessi fini dal Ministero della difesa per la definizione della tassa di cui alla citata legge n. 411 del 1977, per l'anno 1985. I predetti costi, attualizzati annualmente alla data di computo, verranno sommati ai corrispondenti oneri relativi agli investimenti effettuati in via diretta dall'Azienda. I vettori nazionali applicano tariffe per i voli interni che tengano conto dei maggiori costi derivanti dall'aumento della tassa per i servizi di assistenza in rotta e della tassa di terminale, introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160. Il Ministero dei trasporti, attraverso la direzione generale dell'aviazione civile, garantisce la congruita' degli incrementi tariffari rispetto all'aumento dei costi derivante dall'applicazione delle predette tasse. L'incremento delle tariffe derivante dai suddetti maggiori costi non e' soggetto all'iter di approvazione previsto dalla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La riscossione delle tasse di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, ed al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e' assistita in sede di esecuzione, anche nelle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dai privilegi mobiliari ed immobiliari indicati, rispettivamente, degli articoli 2752 e 2772 del codice civile. Qualora vi sia morosita' protrattasi per oltre un bimestre dall'avvenuta notificazione delle note di accertamento, l'AAAVTAG provvede direttamente alla diffida ai vettori aerei morosi affinche' provvedano al pagamento degli importi risultanti dalle predette note di accertamento entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della diffida stessa e, trascorso inutilmente tale termine emette l'ordinanza-ingiunzione prevista dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tal caso non si applicano, in tema di patrocinio legale, le norme previste dal secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e dal secondo comma dell'articolo 23 dello statuto dell'AAAVTAG, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1981, n. 842. E' in facolta' del Ministero dei trasporti e dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, nei limiti delle rispettive competenze, determinate dai periodi considerati ai fini della tassazione, transigere con gli utenti relativamente ai servizi resi fino alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di definire le controversie insorte circa l'accertamento e la riscossione della tassa di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25. L'Azienda e' autorizzata ad acquisire i beni mobili ed immobili strumentali all'espletamento dei servizi attributi alla sua competenza anche attraverso il ricorso a forme di leasing sia finanziario che immobiliare. I relativi oneri saranno computati fra quelli da porre a base della definizione delle tasse di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, ed al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77. convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160.

Testo vigente dal 20 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-12-15;385~art5 · fonte su Normattiva