Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 497, 24 gennaio 1996, n. 29, 25 marzo 1996, n. 153, 25 maggio 1996, n. 284, 22 luglio 1996, n. 387, e 20 settembre 1996, n. 490. 1 Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere effetto le disposizioni di cui al decreto-legge 21 novembre 1996, n. 589. Sono comunque fatti salvi gli atti adottati dagli organi dell'AAAVTAG sulla base del citato decreto-legge 21 novembre 1996, n. 589.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 gennaio - 5 febbraio 1999 (in G.U. 1a s.s. 10/2/1999, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 665 (Trasformazione in ente di diritto pubblico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490, limitatamente alla convalida - ivi prevista - delle posizioni giuridiche ed economiche attribuite ai sensi dell'art. 107, comma secondo, del regolamento del personale dell'A.A.A.V.T.A.G., approvato con d.P.R. 7 aprile 1983, n. 279."

Testo vigente dal 11 febbraio 1999

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 14/1999

    Ha colpito questo articolo
    5 febbraio 1999

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 15, comma 1, l. 21 dicembre 1996, n. 665 (Trasformazione in ente di diritto pubblico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del d.l. 20 settembre 1996, n. 490, limitatamente alla convalida, ivi prevista, delle posizioni giuridiche ed economiche attribuite ai sensi dell'art. 107 comma secondo, del regolamento del personale dell'A.A.A.V.T.A.G. approvato con d.P.R. 7 aprile 1983, n. 279, in quanto - posto che le leggi di sanatoria non sono costituzionalmente precluse in via di principio; che, tuttavia, trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro giustificazione deve essere sottoposta ad uno scrutinio particolarmente rigoroso; che l'intervento legislativo in sanatoria può essere ragionevolmente giustificato soltanto dallo stretto collegamento con le specifiche peculiarità del caso, così da doversi escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale, originariamente applicabile, con quella eccezionale successivamente emanata; e che la sanatoria "de qua" risulta motivata, nei lavori parlamentari, dall'intento di evitare (in ossequio ad un asserito criterio generale, secondo cui si fanno sempre salvi gli effetti di un decreto-legge non convertito) che persone le quali avessero ottenuto qualcosa in base alla decretazione d'urgenza dovessero successivamente perderla - la sanatoria stessa si connota unicamente come legittimazione di quanto attribuito in modo illegittimo a determinati soggetti (ed accertato come tale in via giurisdizionale), con effetti premiali palesemente non giustificati, risultando così compromesso in radice lo stesso scrutinio di legittimità costituzionale, tenuto conto che la constatata negazione di una razionale e coerente attività di amministrazione, oltre a costituire un esempio di "diseducazione civile", non può rappresentare un termine di bilanciamento e comparazione con gli altri valori che essa coinvolge ai fini della verifica del rispetto del principio di buon andamento. - S. nn. 100/1987, 474/1988, 346/1991, 16 e 236/1992, 402/1993, 659/1994, 94/1995, 1 e 84/1996, 211/1997.

    Art. 15 Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1996-12-21;665~art15 · fonte su Normattiva