Art. 1 — Nuovi stipendi
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I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, comprensivi del conglobamento di lire 1.081.000 di cui all'articolo 1, comma 11, dello stesso decreto, per il personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, a regime sono:
- a)livello quinto................ L. 10.081.000;
- b)livello sesto................ " 11.331.000;
- c)livello sesto-bis.............. " 12.331.000;
- d)livello settimo............... " 13.331.000;
- e)livello ottavo................ " 15.531.000;
- f)livello ottavo-bis........... " 17.084.000. 2 2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1 luglio 1990. 3. Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
- a)livello quinto................ L. 354.600; b) livello sesto................ " 385.600;
- c)livello sesto-bis.............. " 436.100;
- d)livello settimo............... " 486.600; e) livello ottavo................ " 512.000;
- f)livello ottavo-bis............. " 563.200. 4. Dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
- a)livello quinto................ L. 1.668.600;
- b)livello sesto................ " 1.815.200;
- c)livello sesto-bis.............. " 2.052.850;
- d)livello settimo............... " 2.290.500; e) livello ottavo................ " 2.410.000;
- f)livello ottavo-bis............. " 2.715.500. 5. Dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
- a)livello quinto................ L. 2.800.000;
- b)livello sesto................ " 3.050.000;
- c)livello sesto-bis.............. " 3.450.000;
- d)livello settimo............... " 3.850.000;
- e)livello ottavo................ " 4.050.000;
- f)livello ottavo-bis............. " 4.563.000. 6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 1
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394
1Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "Gli stipendi stabiliti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1990, n. 231, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: LIVELLO V..............L. 113.000 VI............." 123.000 " VI-bis..........." 131.000 " VII............." 139.000 " VII-bis..........." 150.000 " VIII............" 161.000 " IX............." 182.000"; - (con l'art. 2, comma 2) che "Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995"; - (con l'art. 2, comma 3) che "Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: LIVELLO V..............L. 86.000 " VI............." 94.000 " VI-bis..........." 100.000 " VII............." 106.000 " VIII............" 123.000 " VIII-bis.........." 135.000"; - (con l'art. 2, comma 5) che "Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186".
D.L. 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 427
2con decorrenza dal 1 giugno 1995
Il D.L. 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 427, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate e' attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-bis di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di L. 18.071.000. Tale beneficio non e' cumulabile con quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), della citata legge n. 231 del 1990".
Testo in vigore dal 1 luglio 1996 al 9 ottobre 2010
