Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Ai fini delle lettere c) e d) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative indicati alla lettera a) dell'articolo 47 del decreto indicato nel precedente comma. Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente altresi' le somme di cui alla lettera g) dell'articolo 47 medesimo".

Testo vigente dal 16 novembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-11-03;835~art2 · fonte su Normattiva