Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni. Nel secondo comma dell'articolo 23, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: "c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;
- d)sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri di cui all'articolo 14 dello stesso decreto". Nel primo comma dell'articolo 29 il numero 3) e' sostituito dai seguenti: "3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2), con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nel numero precedente, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;
- 4)sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto indicato nel numero 2), con i criteri di cui all'articolo 14 dello stesso decreto".
Testo vigente dal 30 settembre 1985
