Nel primo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' aggiunta la seguente lettera: "g) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, quando il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".

Testo vigente dal 16 novembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-11-03;835~art1 · fonte su Normattiva