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L'obbligo per il Ministro per la pubblica istruzione di sentire il Consiglio superiore a norma degli articoli 14 e 15 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e' limitato al caso in cui le opere ivi previste per l'ammontare del totale restauro comportino una spesa superiore a lire venti milioni. Relativamente alle cose di interesse paleografico o bibliografico il limite e' di lire tre milioni. Oltre i limiti di spesa di cui al comma precedente il Ministro e' tenuto a sentire il Consiglio superiore anche nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 20 gennaio 1978
