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L'obbligo per il Ministro per la pubblica istruzione di sentire il Consiglio superiore a norma degli articoli 14 e 15 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e' limitato al caso in cui le opere ivi previste per l'ammontare del totale restauro comportino una spesa superiore a lire venti milioni. Relativamente alle cose di interesse paleografico o bibliografico il limite e' di lire tre milioni. Oltre i limiti di spesa di cui al comma precedente il Ministro e' tenuto a sentire il Consiglio superiore anche nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 1 giugno 1939, n. 1089. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 dicembre 1977, n.970
1La L. 28 dicembre 1977, n.970 ha disposto (con l'articolo unico) che "I limiti di somma previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma secondo, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, oltre i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali e' tenuto a sentire il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono elevati di quattro volte."
Testo in vigore dal 20 gennaio 1978 al 11 gennaio 2000
