Art. 5 — Assegni di ricerca e scuole di specializzazione
E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 33,5 miliardi per l'anno 1999, di lire 38,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 51,5 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per il cofinanziamento di importi destinati dagli atenei all'attivazione di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'importo e' ripartito secondo criteri determinati con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto delle esigenze di potenziamento dell'attivita' di ricerca delle universita'. I medesimi decreti prevedono altresi' le modalita' di controllo sistematico e di verifica dell'effettiva attivazione degli assegni. Alla scadenza del termine di durata dell'assegno, apposite commissioni istituite dagli atenei formulano un giudizio sull'attivita' di ricerca svolta dal titolare, anche ai fini del rinnovo. E' autorizzata la spesa di lire 7,7 miliardi per l'anno 2000 e di lire 8 miliardi per l'anno 2001, da ripartire tra gli atenei come contributi alle spese di funzionamento delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, con i medesimi criteri adottati nei provvedimenti attuativi della programmazione del sistema universitario 1998-2000. E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 2 miliardi per l'anno 2001, da ripartire tra gli atenei che gestiscono le scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti.
Testo vigente dal 26 ottobre 1999
