All'onere derivante dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 7, 8, comma 6, e 11, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999 e a lire 190 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), pari a lire 20 miliardi per l'anno 1999, a lire 737,5 miliardi per l'anno 2000 e a lire 749,5 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 40 miliardi per l'anno 2000 e per lire 50 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e per lire 20 miliardi per l'anno 1999, lire 697,5 miliardi per l'anno 2000 e lire 699,5 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Qualora alla data di cui all'articolo 11, comma 4, l'importo complessivo delle borse di studio risulti superiore o inferiore alle disponibilita' di cui allo stesso comma 4, nell'anno successivo la relativa autorizzazione di spesa e' incrementata o ridotta al fine di adeguarla al predetto importo complessivo, con compensazione a carico del fondo di cui all'articolo 4, comma 1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato ad assumere per l'anno 1999 un impegno di spesa complessivo per le finalita' di cui agli articoli 4, 5, comma 1, e 11, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi ivi previsti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 26 ottobre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;370~art12 · fonte su Normattiva