Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica

Art. 9 — Interventi di edilizia universitaria e per la rete museale scientifica

Sono autorizzati i limiti di impegno ventennali:

  • a)per 2 miliardi di lire, con decorrenza dall'anno 2000, e per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall'anno 2001, a favore dell'universita' di Padova per la contrazione di mutui per il finanziamento di interventi di salvaguardia dell'Orto botanico, ivi compresa l'acquisizione dell'area confinante e degli edifici ivi costruiti o in costruzione, al fine anche di una eventuale demolizione degli edifici medesimi;
  • b)per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall'anno 2000, e per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall'anno 2001, a favore dell'ateneo di Torino per la contrazione di mutui per il finanziamento di interventi per la realizzazione della sede decentrata di Savigliano. E' autorizzata la spesa:
  • a)di lire 1 miliardo per l'anno 2000 e di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da destinare all'ateneo di Cassino per interventi di edilizia universitaria;
  • b)di lire 1 miliardo per l'anno 2000 e di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da destinare all'universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, per interventi di edilizia universitaria nella sede decentrata di Latina. E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000 e di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per contributi, da ripartire con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da destinare alla istituzione di nuovi musei scientifici e tecnologici e alla progettazione delle relative strutture. E' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell'anno 2000 e di lire 50 miliardi nell'anno 2001 per integrare lo stanziamento di cui all'unita' previsionale di base 2.2.1.2 (edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica) dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. A seguito della stipula di apposite convenzioni tra universita' e Ministero per i beni e le attivita' culturali, aventi per oggetto il trasferimento ad un ateneo della biblioteca pubblica statale ad esso collegata ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, garantendo l'accessibilita' al pubblico, puo' essere disposto, con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, adottati di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, su proposta dell'ateneo che si convenziona, l'annesso trasferimento all'universita' del personale di ruolo addetto alla predetta biblioteca, a seguito di specifica opzione, nonche' delle risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del relativo trattamento economico. Il personale trasferito e' inquadrato nel livello, qualifica e profilo corrispondenti nell'ordinamento universitario. I termini per l'opzione, le modalita' e i tempi per il trasferimento del personale, nonche' i criteri per l'inquadramento sono determinati nei decreti di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 26 ottobre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;370~art9 · fonte su Normattiva