Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica

Art. 8 — Disposizioni in materia di personale universitario

Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo delle universita' e' di tipo subordinato, con trattamento economico determinato in conformita' a criteri e parametri individuati con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica. L'articolo 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, si interpreta, per la parte riguardante il personale delle Universita' per stranieri di Perugia e di Siena, nel senso che i benefici di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, si applicano al personale tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli delle predette Universita' con la sola esclusione di quello che, successivamente all'inquadramento di cui all'articolo 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, abbia gia' eventualmente usufruito dei benefici di cui all'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. A decorrere dalla data di soppressione delle scuole autonome di ostetricia, il personale in servizio di ruolo o incaricato senza soluzione di continuita' per almeno cinque anni, non appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, mantiene, a domanda, il trattamento economico complessivo in godimento, presso e con onere a carico delle universita' vigilanti sulle scuole stesse ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito dalla legge 25 marzo 1937, n. 921, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, con esclusione di ogni equiparazione al personale docente e ricercatore delle universita'. Le universita' assegnano funzioni al predetto personale sulla base dell'attivita' svolta nelle scuole. La domanda, a pena di decadenza dal beneficio, deve essere presentata alle predette universita' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che l'assegno personale ivi previsto ed attribuito in applicazione degli articoli 36, ultimo comma, e 38, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai docenti e ai ricercatori universitari, e' rideterminato all'atto della conferma o del superamento del periodo di straordinariato per effetto del trattamento stipendiale spettante anche a seguito del riconoscimento dei servizi previsto dall'articolo 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Il maggiore trattamento stipendiale derivante da interpretazioni difformi da quella di cui al presente comma e' riassorbito con i successivi miglioramenti economici. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati non conformi all'interpretazione autentica recata dal presente comma. ((5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli e' corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle universita' puo' conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad personam in violazione delle disposizioni di cui al presente comma e' illegittima ed e' causa di responsabilita' amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione)) Con decorrenza dal 1o gennaio 2000 e' riconosciuto al personale docente e ricercatore delle universita', per il quale non e' stata applicata la disposizione di cui all'articolo 103, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il servizio prestato nella scuola secondaria, entro i limiti e con le modalita' di cui al citato articolo 103. E' legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui all'articolo 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1o agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati. Il riconoscimento del periodo di frequenza del dottorato di ricerca ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e ai fini della carriera dei ricercatori universitari di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 1, comma 24, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, deve essere richiesto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, se successiva, entro un anno dalla conferma in ruolo. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: "sino al 30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "improrogabilmente fino al 30 giugno 2000, provvedendo entro tale termine all'espletamento delle procedure di assunzione del nuovo personale, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale del rapporto di lavoro,". Al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il suddetto personale e' ricompreso nelle dizioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Al personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge nelle scuole materne ed elementari, in possesso di titolo d'istruzione secondaria quadriennale, e' consentito l'accesso, anche in soprannumero, al corso di laurea in scienze della formazione primaria. Per le universita' statali cui sono annessi i policlinici universitari, gli oneri relativi al personale di ruolo dell'area socio-sanitaria, non laureato, assegnato al policlinico, non sono compresi tra le spese fisse e obbligatorie di cui all'articolo 51, comma 4, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi e per gli effetti di cui alla citata norma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 15 agosto 2012

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 418/2005

    Questione inammissibile
    14 novembre 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto il giudice rimettente, pur evidenziando che le impugnative proposte dai ricorrenti erano state rigettate nel merito con sentenze passate in giudicato, omette qualsiasi motivazione a sostegno dell’assunto secondo cui l’efficacia della norma di sanatoria impugnata non incontrerebbe il limite del giudicato, formatosi, tra l’altro, su un motivo estraneo alla ratio della norma de qua.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 8 Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica · Art. 1 Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 160/2003

    Questione infondata
    9 maggio 2003

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 che, pur attribuendo, ai tecnici laureati medici, funzioni e compiti ritenuti corrispondenti a quelli omologhi assegnati ai ricercatori universitari, non porterebbe a compimento la piena e completa equiparazione delle due categorie. La Corte costituzionale, infatti, pronunciandosi su identica questione, ha già escluso la piena fungibilità tra le due categorie di personale poiché a una parziale coincidenza di compiti per quanto riguarda l'attività didattica si contrappone una essenziale differenziazione per quanto riguarda la ricerca, che è propria ed esclusiva dei ricercatori, e la direzione e gestione di laboratori, che è propria ed esclusiva dei tecnici laureati; non sussiste, quindi, la necessità di introdurre, per via di una pronuncia additiva, la totale assimilazione di 'status' tra le due categorie, né, in mancanza di argomenti o profili nuovi nelle ordinanze di rimessione v'è ragione di discostarsi dalle conclusioni raggiunte nella precedente decisione della Corte costituzionale. - Per il precedente, in termini, cui si fa esplicito rinvio, v. ordinanza n. 262/2002 ed, anche, ordinanza, richiamata, n. 94/2002. - Sulla non incidenza di talune settoriali disposizioni legislative concernenti i tecnici laureati dell'area medica in quanto si tratta di norme di contorno basate sul principio, più volte sottolineato dalla Corte costituzionale, della stretta compenetrazione tra assistenza e didattica v. ordinanza, citata, n. 262/2002. - Sulla reiterata impropria invocazione dell’art. 97 della Costituzione, in vista della attribuzione di miglioramenti di trattamento economico e normativo, v. rinvio alla ordinanza n. 262/2002 e alla sentenza n. 273/1997.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 8 Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica · Art. 12 Riforma degli ordinamenti didattici universitari

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  • Ordinanza n. 427/2002

    Questione inammissibile
    18 ottobre 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non contempla, tra i destinatari del beneficio del conseguimento dell'idoneità alla nomina a professore associato, i medici interni universitari con compiti assistenziali, nominati in base a pubblico concorso. La questione è identica ad altra già dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza e non presenta profili nuovi o diversi che possano giustificare una differente soluzione. - V. l'ordinanza n. 132/2002, quale precedente richiamato.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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