1. Con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e con le modalita' ivi indicate, e acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, possono essere emanati, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nonche', entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 94 del 1997, disposizioni correttive dei decreti medesimi. 2. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 17 della legge:23 agosto 1988, n. 400", sono inserite le: seguenti: ", acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94". 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti e gli organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione degli enti locali di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, adeguano il sistema di contabilita' ed i relativi bilanci ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94. Per gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di amministrazione e contabilita' approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni. 4. Il Governo a delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi. per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94. Sugli schemi di decreto legislativo: di cui al presente comma e' acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Avvertenza: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 30 giugno 1999

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 107/2016

    Parametro
    12 maggio 2016

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Molise 22 dicembre 2014, n. 25 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2014, ai sensi della legge regionale n. 4/2002, articolo 33), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma,…

    Art. 81 cost. · Art. 117 cost. · Art. 1 Disposizioni in materia finanziaria e contabile

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 398/2007

    Parametro
    23 novembre 2007

    dichiara estinto il processo. Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Franco GALLO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2007. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 81 cost. · Art. 117 cost. · Art. 1 Disposizioni in materia finanziaria e contabile · Art. 17 Testo unico tasse automobilistiche

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1999-06-25;208~art1 · fonte su Normattiva